Apertura Codice Fiscale
Cosa è il Codice Fiscale?
Il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino:
✓ le prime 3 lettere per il cognome
✓ le seconde 3 lettere per il nome
✓ i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
✓ il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
✓ i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità)
✓ i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
✓ l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.
A cosa serve
Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl) e fare la scelta del medico. È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza. Chi arriva da un paese straniero extra europeo e richiede il permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente o ricongiungimento familiare, deve andare allo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura, che attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo. I cittadini stranieri che richiedono permessi di soggiorno per altri motivi, invece, devono rivolgersi alla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per ottenere subito il codice fiscale definitivo.
Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, ma sono sprovvisti del codice fiscale, possono rivolgersi a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, con richiesta motivata e un valido documento identificativo: permesso di soggiorno, passaporto, attestazione di identità rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia del Paese di appartenenza, carta d’identità italiana.
Hai domande sui servizi Immigrazione? Leggi le Faq.
Distacco Intrasocietario: cosa significa?
Facciamo un po’ di chiarezza sul significato di distacco intra societario.
Il distacco intra societario è definito come “distacco temporaneo di un lavoratore straniero da parte di un’azienda stabilità in un paese terzo presso l’entità ospitante”.
Il rapporto di lavoro tra il lavoratore da trasferire e l’impresa distaccante situata fuori dall’Unione Europea deve essere regolato dal contratto di subordinazione attivo da almeno tre mesi senza interruzione immediatamente prima della data di trasferimento.
InfoVisti si occuperà dell’attuazione per l’ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi Terzi che si trasferiscono per lavoro subordinato, come lavoratori specializzati o in formazione, o dirigenti nell’ambito dei trasferimenti intra-societari sia extracomunitari, che provenienti da un altro Stato Membro.
Il lavoratore distaccato dovrà essere ospitato sia da un’entità ospitante stabilita in Italia appartenente all’impresa o allo stesso gruppo di imprese.
InfoVisti si occuperà di ottenere tutti i documenti necessari per l’espletamento del servizio e a tutte le informazioni preventive e consulenziali per permettervi di affrontare il distacco intrasocietario con semplicità, puntualità ed efficienza.
Distacco intrasocietario: quali sono gli obblighi della società distaccante?
La società estera che fa richiesta per il distacco dei propri dipendenti o personale autonomo ha l’obbligo di darne comunicazione preventiva del distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro un giorno prima del trasferimento, recapitando le seguenti informazioni:
– Dati della società estera che richiede il distacco
– Numero dei lavoratori autonomi o subordinati che devono essere distaccati
– Arco temporale totale dei distacco, data di inizio e di fine.
– Indirizzo del luogo dove i lavoratori autonomi o subordinati lavoreranno.
– Dati dei soggetti da distaccare.
-Tipologia dei servizi erogati dai lavoratori.
– Dati del referente designato dalla società estera domiciliato in Italia e incaricato ad inviare e ricevere gli atti e i documenti.
– Dati del referente designato dalla società estera, che in qualità di rappresentante tiene i rapporti con le parti sociali interessate.
– Numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Blue Card: che cosa è?
La Blue Card UE, Carta Blu, è un tipo specifico di permesso di soggiorno che è stato introdotto dal decreto legislativo del 28 giugno 2012 n.100 e che viene rilasciato dalla questura al lavoratore altamente qualificato proveniente da paesi che non appartengono all’Unione Europea.
Il lavoro del cittadino extra europeo deve essere regolato da un contratto di soggiorno di lavoro che deve essere stato comunicato in questura.
La durata di validità della Blue Card differisce a seconda del rapporto di lavoro singolare.
Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato la carta blu ha una durata di due anni, se il rapporto di lavoro è a tempo determinato il permesso di soggiorno ha una durata maggiore di tre mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.
Per ottenere la carta blu è necessario che il cittadino extra europeo svolga in quanto lavoratore autonomo delle prestazioni lavorative per un’altra persona fisica o giuridica altrimenti che abbia un rapporto di lavoro subordinato come dipendente. La domanda del nullaosta deve essere presentata dal datore di lavoro in prefettura.
Il lavoro altamente qualificato deve essere certificato da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale che sono stati rilasciati dal paese di origine del cittadino extra UE.
La carta blu può essere rilasciata a: stranieri residenti in uno stato extra Unione europea; cittadini lavoratori che risiedono su in Italia regolarmente; cittadini che soggiornano regolarmente in un altro Stato dell’UE; cittadini che sono in possesso della Blue Card rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Lavoratori altamente qualificati: chi sono?
I dirigenti e i lavoratori subordinati o autonomi altamente qualificati sono i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento all’alta qualifica professionale e specifica per il settore di riferimento attraverso la certificazione del loro lavoro, che deve essere specializzato nel settore ininterrottamente per almeno sei mesi.
Dirigenti o personale altamente qualificato di società che hanno filiali italiane, uffici di rappresentanza di società estere.
InfoVisti assiste dirigenti o personale di aziende estere aventi un ufficio di rappresentanza in Italia al loro trasferimento temporaneo. Il personale può essere stato assunto sia con contratto di lavoro autonomo che subordinato.
Il distacco temporaneo non deve essere superiore a cinque anni. La sua durata viene definita in base alle esigenze aziendali e può essere soggetto a proroghe.
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 Agosto 1999 al Testo Unico sull’Immigrazione, al termine del trasferimento si rende possibile l’assunzione del personale a tempo determinato o indeterminato in Italia.
Ingresso per il lavoratore autonomo: cosa serve?
Per il rilascio del visto e il trasferimento si rende necessario:
– il contratto di lavoro stipulato con l’azienda vidimato dalla Direzione Territoriale del Lavoro.
– Nulla Osta ottenuto in questura allegato alla richiesta per il trasferimento.
Tutta la documentazione che dimostri le competenze professionali e lo svolgimento dell’attività lavorativa nel settore aziendale per almeno sei mesi.
Ingresso per il lavoratore subordinato: cosa serve?
Per il rilascio del visto e il trasferimento si rende necessario:
Richiesta di Nulla Osta al lavoro che deve essere inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione in prefettura da parte dell’azienda dopo la compilazione di un modulo apposito.
Per tutti i documenti necessari, InfoVisti si occuperà del loro ottenimento e della loro Traduzione Giurata.
Permesso di soggiorno: come si richiede?
Il cittadino straniero per richiedere il permesso di soggiorno deve rivolgersi alla Questura della provincia nel quale il cittadino vuole soggiornare, secondo l‘articolo 5, comma 2 del disegno di legge 286/98 e successive modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione.
Deve essere fatta richiesta del permesso di soggiorno entro gli 8 giorni lavorativi successivi all’ingresso, altrimenti la richiesta sarà rifiutata e il cittadino straniero espulso, salvo che il ritardo non dipenda da lui, o da forza maggiore.
La richiesta sarà presentata alla Questura della provincia dove il cittadino vuole soggiornare tramite lo “Sportello Amico” degli uffici Postali abilitati.
Per quanto riguarda il Permesso di Soggiorno richiesto per lavoro subordinato, deve essere presentato un modello compilato allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura UTG. Anche in questo caso vige il termine degli 8 giorni dall’ingresso.
Il permesso di soggiorno richiesto per lavoro autonomo o subordinato può essere utilizzato SOLO per l’erogazione del servizio denunciato, attività lavorativa per cui è stato concesso il nulla-osta.
Casi particolari per il trasferimento del lavoro: quali sono?
La richiesta di ingresso per lavoro è regolamentata singolarmente a seconda di ogni caso particolare secondo la normativa dell’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Di seguito l’elenco dei casi particolari per cui InfoVisti effettua il servizio di consulenza, documentale e operativo in materia di immigrazione:
– Dirigenti o personale altamente qualificato.
– Professori universitari, traduttori, interpreti e collaboratori familiari.
– Richiesta di trasferimento per tirocinio formativo.
– Lavoratori che devono essere trasferiti per appalto e lavoratori marittimi.
– Artisti e circensi.
– Sportivi, giornalisti, scambi alla pari per lavoro.
– Infermieri
– Volontari
– Ricercatori
– Lavoratori altamente qualificati, Carta Blue
– Distacchi intrasocietari
Ricongiungimento familiare: come si ottiene?
Il ricongiungimento familiare è una pratica regolata dall’Art. 28 e seguenti del Testo Unico sull’immigrazione che permette al cittadino extra-europeo , con soggiorno regolare in Italia di ottenere l’autorizzazione all’ingresso e il soggiorno in Italia per alcuni suoi familiari.
Il cittadino straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve essere titolare del permesso di soggiorno almeno da un anno ottenuto per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ma anche per motivi di studio religiosi o per motivi familiari.
Il ricongiungimento familiare è permesso nei confronti del coniuge sposato e maggiorenne (disposizione estesa anche alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso ) dei figli minori, anche nati fuori dal matrimonio se il cittadino lavoratore che fa la domanda ha espresso il suo consenso. Il ricongiungimento familiare è permesso poi ai maggiorenni affetti da invalidità e ai genitori oltre i 65 anni che per motivi di salute hanno bisogno di essere ricongiunti al cittadino straniero che è stato trasferito.

